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TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

Ordinanza del Ministro della salute del 14/01/08, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani»

Dopo la pubblicazione di varie liste di “cani pericolosi”, che non sono servite a ridurre gli episodi di aggressione, si è compreso che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci. Sulla base di questa considerazione viene emanata una nuova ordinanza, i cui capi salienti sono i seguenti:

1 – Il proprietario o detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2 – Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario o detentore devono adottare le seguenti misure: utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

3 – Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di detti percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari della ASL la presenza di cani che richiedono una valutazione comportamentale. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. I proprietari di questi cani “difficili” sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

4 – Sono vietati: l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; la sottoposizione di cani a doping; gli interventi chirurgici di recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, dev’essere effettuato da un Medico Veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale. 


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